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Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S. - Regio Decreto, n. 773 del 18 giugno 1931:
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Regolamento T.U.L.P.S - Regio Decreto n. 635 del 06 maggio 1940
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D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”
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Direttive inerenti la safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone) e la security (servizi di ordine e sicurezza pubblica);
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Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Segreteria del Dipartimento – Ufficio Ordine Pubblico n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07 giugno 2017 (cd. Direttiva Gabrielli);
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Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19 giugno 2017 (cd. Direttiva Frattasi);
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Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017 (cd. Direttiva Morcone);
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Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 ;
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Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico;
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D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
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Piano di classificazione acustica del territorio del comune di Cagliari e del regolamento acustico comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 13 aprile 2016;
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/13 del 22 dicembre 2015 in materia di soccorsi sanitari in occasione di manifestazioni;
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 474 del 07/12/2006 di approvazione Regolamento C.C.V.L.P.S. ex D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001.
A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 8 agosto 2013, n. 91, ed dal testo coordinato con la legge di conversione, n. 112 del 7 ottobre 2013, gli articoli 68, 69 e 71 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S. - Regio Decreto, n. 773/1931 , hanno visto l'introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 19 L. n. 241/1990, che sostituisce le licenze di pubblico spettacolo e intrattenimento quando ricorrono determinate condizioni. Di seguito riportati gli articoli del T.U.L.P.S modificati.
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Articolo 68 1. Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.
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Articolo 69 1. Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.
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Articolo 71 Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.
Al fine di tutelare la pubblica incolumità, i locali e gli spazi aperti in cui si svolgono, gli spettacoli sono soggetti a verifica con rilascio agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.V.L.P.S.).
Per attività di pubblico spettacolo da svolgersi in locali o spazi con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche della competente Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo sono sostituite da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, periti industriali, geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19/08/1996. (art. 141 del Regolamento T.U.L.P.S - R.D. n. 635 del 06 maggio 1940).
Non sono necessarie le verifiche se la manifestazione prevede allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente con medesime strutture ed impianti, per i quali la competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo abbia già concesso l'agibilità art. 80 TULPS in data non anteriore a due anni. In questi casi la manifestazione potrà essere autorizzata direttamente dal Comune senza l'intervento della Commissione (art. 141 del R.D. n. 635/1940).