Nella richiesta di costituzione dell'unione civile formalizzata davanti all'ufficiale di stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:
Il cittadino straniero che intende costituire un' unione civile in Italia deve presentare anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza nulla osta alla costituzione della stessa.
Il processo verbale sarà sottoscritto dall'Ufficiale di Stato Civile unitamente alle parti, nello stesso verbale viene altresì concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione.
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stato redatto il processo verbale, la dichiarazione di voler costituire l'unione civile.
Le parti potranno:
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi , mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco , all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato
Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari
Diritti successori
Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
In caso di decesso
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex articolo 2118 del codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex articolo 2120 del codice civile).
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del DPCM, se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale l’Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell’unione civile presentata congiuntamente da entrambe le parti.
Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l’Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità (articolo 3, comma 6, del DPCM).
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del DPCM, nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell’Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.
L’articolo 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro provvisorio delle Unioni Civili.
Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Consolorare del paese di formazione dell’atto, che dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.
Per chi ha già contratto all’estero un' unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile procedere alla costituzione dell’Unione Civile in Italia.
Non sono infine trascrivibili, nel Registro provvisorio, le unioni civili contratte all’estero tra persone di sesso diverso.
La celebrazione può avvenire, previa prenotazione online, nella splendida sala precipua, attigua all'Ufficio del sindaco, del Palazzo Bacaredda, ove possono essere ammirate alcune delle più belle testimonianze della nostra città e della nostra isola, come il capolavoro del Ciusa, negli uffici della Municipalità di Pirri di Via A. Riva Villasanta e nelle nuove sedi quali Il Castello di San Michele, il Bastione di Saint Remy, l'Antico Palazzo di Città, l'Anfiteatro di Marina Piccola, il Lazzaretto a Sant’Elia, i Giardini Pubblici o il Parco della ex Vetreria a Pirri.
Le persone interessate alla costituzione dell'unione civile nel Comune di Cagliari, possono contattare l'ufficio di Stato Civile ai seguenti recapiti: