Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.81 del 7 aprile 2018, - Glossario Unico per gli interventi di edilizia libera - Applicabilità di tali norme regolamentari nella Regione Sardegna, in relazione alla specialità normativa in materia.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.81 del 7 aprile 2018, specifica quali interventi non necessitano di alcun titolo abitativo, (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222), nel rispetto delle prescrizioni comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (si fa in particolare riferimento alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’effiicienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).
In particolare è opportuno soffermarsi sugli aspetti che ci consentono di dare attuazione all’immediata applicabilità del Decreto in questione ricordando che la Regione Sardegna ha competenza legislativa primaria in materia urbanistica, o meglio, è opportuno chiedersi, per la nostra conseguente operatività, se i contenuti del Decreto in specie hanno necessità di vaglio econferma normativa in ambito regionale.
Il tema si incentra sull’applicazione della disposizione di rinvio alle norme statali, contenuta nell’articolo 5 della legge regionale n. 23/1985 e ss.mm.ii., (Per quanto non espressamente previstodalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale e regionale vigente), e infatti, nel nostro ordinamento (regionale) la materia di che trattasi è oggetto di espressa disciplina, con revisione degli interventi avvenuta da ultimo con la legge regionale 11/2017 modificativa appunto della 23/1985 ss.mm.ii..
Peraltro è importante ricordare che lo stesso Statuto Sardo all’articolo 5 prevede che “Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.”
Quindi, i casi di ammissibilità all’edilizia libera devono intendersi quelli elencati all’Art. 15 della L.R. 23/85 ss.mm.ii. che, per quanto sopra, devono intendersi integrati con la norma nazionale del Glossario che trova pertanto diretta applicazione.
Nell’applicazione del Glossario occorrerà però fare attenzione a quei casi che per oggettiva rilevanza delle dimensioni non sconfinino nella definizione di manutenzione straordinaria o superiore, e che pertanto, pur essendo riconducibili ”letteralmente” al Glossario non dovranno essere considerati di edilizia libera ma soggette a comunicazione o permesso di costruire (es. interventi di livello industriale o urbanizzazioni).
Inoltre, occorre rimarcare, che gli interventi di edilizia libera elencati all’Art. 5 della L.R. 23/85 ss.mm.ii. come integrati col Glossario, devono comunque rispettare le prescrizioni comunali e tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (si fa in particolare riferimento alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004) e devono pertanto preventivamente ottenere comunque tutti i relativi e specifici pareri, N.O., autorizzazioni, permessi, ecc.