CESSAZIONE
In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di suolo pubblico occorre darne comunicazione scritta al Servizio competente che provvederà a comunicarlo al Concessionario.
Il Canone cessa di essere dovuto a decorrere dal gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.
In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione sia dipesa da causa di forza maggiore.