QUALI OCCUPAZIONI SONO SOGGETTE AD AGEVOLAZIONI
Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento COSAP godono delle seguenti agevolazioni, se debitamente autorizzate, le seguenti occupazioni, siano temporanee o permanenti:
1. La superficie delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, superiore ai 1.000 mq., viene considerata come di seguito:
- la superficie compresa tra 1.001 e 10.000 mq. è calcolata in ragione del 10 per cento;
- la superficie compresa tra 1.0.001 e 50.000 mq. è calcolata in ragione dell'1%;
- oltre 50.001 mq. la superficie è calcolata in ragione dello 0,50%.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento per i primi 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
3. La realizzazione simultanea di occupazioni di suolo e soprassuolo comporta il pagamento del canone per la parte relativa al soprassuolo solo per la superficie eccedente la misura dell'occupazione del suolo.
4. Le tariffe relative alle occupazioni temporanee, ad esclusione delle occupazioni per attività edilizia e cantieri edili, per tagli stradali e di quelle poste in essere con l'utilizzo di mezzi pubblicitari, sono così ulteriormente ridotte:
a) del 50 % per le occupazioni fino ad 8 ore e fino a 14 giorni;
b) del 30 % per le occupazioni fino a 12 ore e fino a 14 giorni;
c) del 20 % per le occupazioni fino a 18 ore e fino a 14 giorni;
d) del 65 % per le occupazioni fino ad 8 ore e oltre i 14 giorni;
e) del 51 % per le occupazioni fino a 12 ore e oltre i 14 giorni;
f) del 44 % per le occupazioni fino a 18 ore e oltre i 14 giorni;
g) del 30 % per le occupazioni oltre le 18 ore e oltre i 14 giorni;
5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la riduzione da applicarsi, in rapporto alla durata dell'occupazione, in caso di occupazione oltre i 14 gg. è del 50 %.
6. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni, ad esclusione delle occupazioni per attività edilizia e cantieri edili, per tagli stradali e di quelle poste in essere con l'utilizzo di mezzi pubblicitari è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso, ferme restando le agevolazioni previste dal presente regolamento, le tariffe sono ridotte del 50 per cento. La convenzione ha lo scopo di disciplinare la periodicità di pagamenti del canone, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero in unica soluzione. Il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti comporta l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione delle restanti rate. Non è ammessa la riscossione mediante convenzione nel caso in cui l'importo da pagare sia inferiore ad € 258,00.
7. Nel caso in cui un'occupazione di natura permanente, come definita dall'art. 4, si realizzi mediante l'utilizzo successivo di mezzi di occupazione di diversa tipologia, a cui corrispondono tariffe diverse, si applica la tariffa permanente relativa a ciascun mezzo di occupazione, in proporzione ai dodicesimi di anno indicati nell'atto di concessione o autorizzazione.
8. In caso di occupazioni di particolare interesse pubblico potranno essere previste speciali agevolazioni, previa deliberazione della Giunta Municipale.
9. Le occupazioni effettuate per conto dello Stato, Regioni, Province, Comuni ed A.S.L., nonché da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera e del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni beneficiano di una riduzione pari all'80% del canone dovuto.
10. Le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia uno dei soggetti indicati nel comma precedente, potranno beneficiare di una riduzione pari all'80% del canone dovuto a condizione che l'ente committente comunichi al Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione, contemporaneamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, i seguenti elementi: ubicazione, consistenza, durata, fonte contrattuale e dati identificativi dell'occupante. La riduzione non si applica all'occupazione protrattasi oltre i termini contrattualmente previsti.
11. Per le occupazioni temporanee effettuate con ponteggi per ristrutturazione di facciate di edifici si applica una riduzione del 30% del canone dovuto per i primi 30 giorni di occupazione, un aumento del 10% per i 15 giorni successivi, un aumento del 30% dal 16° giorno al 30° giorno successivi e un aumento del 50% dal 31° giorno successivo. Tali maggiorazioni sono previste anche nel caso di proroga del titolo autorizzativo se complessivamente si superano i 30 giorni di occupazione; per le occupazioni temporanee effettuate per ristrutturazione di facciate di edifici nel perimetro di azione del Piano Particolareggiato del Centro Storico si applica un'ulteriore riduzione del 20%.