Per gli edifici in classe IA, la modifica delle bucature è ammessa solo nei fronti secondari qualora “si dovessero rendere necessarie per adeguamenti alle normative di settore in materia di sicurezza, antincendio, etc, purché il loro inserimento avvenga in piena coerenza con la composizione architettonica dell'intero fronte” (art.34, comma 2 punto 2.6 delle NTA del PPCS) mentre il fronte principale “deve essere conservato senza chiudere le bucature esistenti o realizzarne di nuove, ad eccezione del ripristino di quelle originarie, anche se occultate, e di tutti gli elementi che fanno parte del disegno storico dell'edificio” e la sola modifica alle bucature è ammessa nei basamenti dei fronti principali, destinati ad attività commerciali, artigianali, direzionali o ad altre destinazioni d'uso diverse da quelle residenziali purché nel rispetto della partitura dell'intero fronte ed in piena coerenza con i caratteri architettonici dello stesso (art.34, comma 2 punto 2.4 e 2.5 delle NTA del PPCS). Sul fronte principale sono consentite modeste modiche alle bucature (porte e finestre) del basamento, quali ad esempio l’allungamento di finestre sino al marciapiede o allo zoccolo nel caso di edifici di classe IIA. (art.39, comma 2 punto 2.5 delle NTA del PPCS).