Il decreto del Presidente della Repubblica n.31 del 2017 alla voce A.5 dell'allegato “A” ha individuato delle esenzioni per le installazioni delle apparecchiature tecnologiche, infatti, sono “escluse dall’autorizzazione paesaggistica” le « installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, e a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici». Pertanto, diventa elemento fondamentale la verifica della sussistenza dell'interesse architettonico dell’immobile, affinché possa applicarsi l’esenzione disposta nei casi di norma.
Si deve però tener conto che le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) prevedono che l’installazione di elementi tecnologici è consentita esclusivamente sulle facciate interne non prospettanti su strade o spazi pubblici.